In un condominio, era stata deliberata l’installazione di un ascensore interno che avrebbe richiesto l’asportazione di porzioni significative delle rampe delle scale per fare spazio all’installazione di tale ascensore. Un condomino aveva impugnato la delibera sostenendo che l’intervento avrebbe compromesso la fruibilità “normale” delle scale per gli altri condomini, in violazione delle norme condominiali, igienico‑edilizie, e del limite del possibile uso comune. I giudici di merito avevano dato ragione al ricorrente, dichiarando l’illegittimità del progetto.
La Cassazione, con la sentenza n. 26702/2025, ha ribadito principi chiari in tema di bilanciamento tra accessibilità e tutela delle parti comuni. Ha difatti affermato che:
«[…] l’installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni del fabbricato ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, da considerarsi indispensabili ai fini dell’accessibilità dell’edificio, in quanto idonei, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione, deve valutarsi alla stregua dell’art 1102 c.c. secondo il criterio del pari uso, che conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di tratte dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri».
Alla luce del principio espresso è stata cassata la sentenza dovendo valutare unicamente se l’innovazione sia idonea a eliminare o comunque ad attenuare le condizioni di disagio all’utilizzazione dell’abitazione e se possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.