Videosorveglianza in condominio: quorum per l’approvazione

videosorveglianza condominioUn condomino impugnava una delibera con la quale il condominio aveva approvato l’installazione di un sistema di videosorveglianza, ritenendo che fosse necessaria per l’approvazione di suddetto lavoro e della relativa spesa, l’unanimità.

Sia il tribunale sia il giudice di secondo grado rigettavano l’impugnazione, di conseguenza, il condomino impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte di Cassazione. Il giudice di legittimità, ritenendo infondato il motivo di ricorso, confermando quanto stabilito dai giudici nei primi due gradi di giudizio ha stabilito che: «[…]il nuovo art1122-ter c.c., ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la videosorveglianza. La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l’installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza di essi sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.. La norma, quindi, ha confermato la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito». (Cass. Civ. ord. n. 14969/2022)

Alla luce di ciò, in materia di videosorveglianza è valida la delibera se approvata con una maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

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