Condizionatori e proprietà condominiali

CondizionatoreIl Tribunale di Palermo ha affermato dei principi relativi all’installazione di condizionatori su pareti condominiali e ai diritti di proprietà degli stessi.

La vicenda origina da una diatriba tra una proprietaria di un appartamento (la ricorrente) al piano terra con cortile esclusivo e il proprietario di diverse unità immobiliari nel medesimo edificio che aveva installato un condizionatore sulla parete perimetrale dell’edificio, che si affacciava sul cortile interno di proprietà esclusiva della ricorrente.

La ricorrente sosteneva che il condizionatore fosse nella sua proprietà, causando emissioni di calore e rumore, pregiudicando altresì lo spazio che forniva aria e luce alla sua proprietà esclusiva. Chiedeva dunque la rimozione del condizionatore.

Il Tribunale di Palermo, valutata la vicenda, ha rigettato la richiesta di rimozione del condizionatore, basandosi sui principi stabiliti dall’art. 840 del c.c., secondo il quale “il proprietario non può opporsi ad attività di terzi” se “egli non abbia interesse ad escluderle. È onere del proprietario provare che l’attività dei terzi contrasta con un proprio interesse giuridicamente protetto (Cass. n. 279/1980)”.

In particolare, il ricorrente è tenuto a dimostrare che l’attività “si svolga ad altezza o profondità tale da configurare un interesse giuridicamente rilevante per la parte che ne chiede l’esclusione”.

Secondo il Tribunale, dunque, la ricorrente non ha mai dimostrato e provato l’effettivo pregiudizio e pertanto si è vista rigettare il ricorso.

(Tribunale di Palermo, sentenza n. 2311/2025)

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