Infiltrazioni di acqua piovana e danni da cose in custodia

La vicenda origina da un ricorso presentato da una condomina che sosteneva di subire periodiche infiltrazioni di acqua piovana, a causa del cattivo funzionamento del sistema di deflusso e raccolta delle acque convogliate sulla facciata dell’immobile condominiale, e dando quindi integrale responsabilità al condominio per difetto di corretta custodia ex art. 2051.

Il Tribunale ha essenzialmente affermato che sussiste: «[…] una presunzione di responsabilità in capo al custode, fondata sul particolare ed effettivo governo di controllo che lo stesso può esercitare sulla cosa, tale da consentirgli il potere di eliminare le situazioni di pericolo che insorgano e di escludere il contatto dei terzi con la cosa (Cass. civ. sez. II, 25018/2020).

In forza di tale dominio qualificato sulla res, il custode è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete. Al danneggiato non spetta dimostrare la colpa del custode, dovendosi limitare a fornire la prova del danno e del rapporto eziologico esistente tra la cosa e il pregiudizio lamentato

Con riguardo alla fattispecie in esame, va precisato che il singolo condòmino può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà esclusiva, per il malfunzionamento di un impianto comune, ovvero per i difetti di una parte comune, con azione Ex art. 2051 c.c. posto che la custodia e la manutenzione delle parti comuni spetta al condominio.

Il condominio può essere quindi chiamato a eseguire i lavori per eliminare le infiltrazioni, nonché alla rifusione delle spese necessarie per il risanamento dei locali danneggiati».(Tribunale di Pescara, Sentenza n. 316/2024 del 19-02-2024).

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